STATUTO DI ENIL Italia APS
Ecco il nuovo statuto approvato dalla assemblea straordinaria del 24 ottobre 2020, svolta in modalità on-line causa pandemia in corso del CODIV19.
Le modifiche statutarie apportate sono rese necessarie dall’adeguamento alle inderogabili disposizioni del D. Lgs. n. 117-2017 (Codice del Terzo Settore), articolo 101.
Il nuovo statuto è stato registrato all’Agenzia delle entrate territoriale il giorno 25 novembre, in attesa di approvazione per essere poi inserito nel RUNTS, registro unico nazionale del terzo settore come associazione APS (associazione di promozione sociale). Contestualmente è stato richiesto anche il nuovo codice fiscale.
Statuto dell’Associazione ENIL Italia APS
Art.1) Denominazione, Sede e Durata.
1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l’Associazione di promozione sociale “ENIL Italia – APS” (di seguito: Associazione), componente italiana di ENIL (European Network on Independent Living – Rete europea per la Vita Indipendente).
1.2. ENIL Italia – APS ha sede legale a Carmagnola (10022 – Torino), in vicolo prof. Mantellino, 8, e può aprire sedi operative ovunque sul territorio nazionale.
1.3. L’Associazione ha durata illimitata.
1.4. L’associazione non è riconosciuta.
Art.2) Scopi e attività.
2.1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, co. 1, del D. Lgs. n. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge 162/1998, alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2.2. Essa, in particolare, opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, dell’istruzione anche nelle forme della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili.
2.3. I settori di attività sopra descritti costituiscono i molti aspetti della finalità principale dell’Associazione, che è il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, direttamente ed in modo continuativo, affinché vengano attivate tutte le iniziative che possano garantire loro il diritto ad una vita indipendente ed autodeterminata e autogestita.
2.4. L’Associazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e diffondere la filosofia e i principi del Movimento Internazionale per la Vita Indipendente e di ENIL (European Network on Independent Living – Rete Europea per la Vita Indipendente). nel senso che opera con determinazione affinché le persone con disabilità che hanno necessità di assistenza personale e scelgono di fare “Vita Indipendente” possano raggiungere effettivamente queste possibilità. Per le persone con disabilità “Vita Indipendente” è, fondamentalmente, poter vivere proprio come chiunque altro “cittadino”: avere la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e la capacità di svolgere attività di propria scelta con le sole limitazioni che hanno le persone senza disabilità.
2.5. Più precisamente, gli scopi dell’Associazione sono:
a) favorire le condizioni affinché le Socie e i Soci con disabilità possano vivere nelle stesse condizioni di libertà fruibili dalle persone normodotate;
b) rendere effettiva, tramite i propri servizi, l’assistenza personale quale chiave per una reale vita indipendente delle persone con disabilità che ne facciano richiesta;
c) attivare consulenze tali da permettere alle Socie e ai Soci con disabilità il loro accrescimento della consapevolezza per consentire e realizzare il diritto a una vita adulta e indipendente;
d) coinvolgere i Soci con disabilità, direttamente ed in modo continuativo, nell’attivare tutte quelle iniziative che possano garantire loro il diritto ad una vita indipendente ed autodeterminata e autogestita;
e) garantire alle persone con disabilità una scelta libera e consapevole dei supporti necessari a perseguire i personali obiettivi di Vita Indipendente ed operare affinché sia concreta ed equivalente l’opportunità di disporre delle diverse tipologie di assistenza, con specifico riferimento all’assistenza personale, autodeterminata ed autogestita.
Tali obiettivi si raggiungono principalmente con la libera scelta sugli assistenti personali da parte degli interessati.
f) fornire agli assistenti personali consulenze tali da metterli nelle condizioni di poter comprendere pienamente il proprio ruolo.
2.6. Fatti salvi gli altri imprescindibili doveri statutari, l’Associazione favorisce e sostiene in maniera prioritaria organizzazioni e agenzie locali finalizzate ad agire per la promozione, il sostegno e la realizzazione della vita indipendente delle persone con disabilità. Tali organizzazioni devono operare in conformità ai principi stabiliti nel presente statuto e ai principi espressi dal Movimento internazionale per la vita indipendente. In particolare esse devono riconoscere la qualità di Socio e di rappresentante soltanto a persone con disabilità.
2.7. Sulle modalità per il raggiungimento degli scopi;
a) le decisioni relative agli strumenti con cui si realizzano i diritti di cui al comma 3 che precede (supporti alla persona, servizi esterni, scuola e lavoro, ausili tecnici, etc.) vengono assunte nel rispetto della volontà della persona con disabilità a cui essi sono destinati, sulla base delle sue reali necessita, trattandosi di requisiti essenziali per vivere liberamente;
b) le iniziative dovranno mirare a promuovere una completa autodeterminazione delle persone con disabilità ed il conseguimento delle pari opportunità;
c) tali iniziative saranno condotte in prevalenza da persone con disabilità che abbiano già acquisito le capacità necessarie a gestire il proprio ambiente fisico e sociale, anche con adeguati percorsi formativi.
2.8. l’Associazione può esercitare a nome dell’art. 6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.
2.9. L’Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.
2.10. L’Associazione ha la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 3) Norme sull’ordinamento interno.
3.1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art.4) Soci.
4.1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Soci le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4.2. Possono aderire all’Associazione anche le associazioni di promozione sociale che operino coerentemente con le finalità istituzionali dell’Associazione e intendano collaborare al loro raggiungimento.
4.3. Possono essere altresì Soci dell’associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, con gli stessi vincoli previsti dal punto 4.2. e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale
4.4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4.5. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Art. 5) Diritti e doveri dei Soci.
5.1. I Soci hanno diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di parola e di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi, di ricevere il notiziario “Vita Indipendente”, di venire informati sui corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Segreteria Operativa, la quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza della persona indicata dalla Segreteria Operativa.
5.2. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi;
5.3. I Soci hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente fissati dagli organi dell’Associazione.
5.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili. La qualità di Socio è intrasmissibile.
Art. 6) Procedura di ammissione.
6.1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla Segreteria Operativa, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e a partecipare alla vita associativa.
6.2. La Segreteria Operativa delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Essa deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
6.3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
6.4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Segreteria Operativa a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 7) Sostenitori.
7.1. Sono Sostenitori dell’Associazione coloro che, esterni alla struttura di ENIL Italia – ETS e, quindi, non partecipi della gestione associativa, contribuiscono, finanziariamente o in altri modi, alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali.
7.2. Possono essere Sostenitori le persone fisiche, le Associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati;
7.3. I Sostenitori che versano annualmente almeno la quota di solidarietà determinata dall’Assemblea godono del diritto di: venire convocati per le Assemblee e gli incontri; di parola nelle Assemblee e negli incontri; di ricevere il notiziario “Vita Indipendente”; di venire informati su corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa.
7.4. Le persone che intendono partecipare alle Assemblee in qualità di rappresentanti di Associazioni, enti e organismi pubblici e privati che sono Sostenitori devono essere adeguatamente accreditate.
Art. 8) Cause di cessazione del rapporto associativo.
8.1. La qualità di Socio si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Segreteria Operativa. Il recesso ha effetto immediato;
b) Decesso;
8.2. Il Socio può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
d) mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati dagli organi dell’Associazione. La Segreteria Operativa comunica tale obbligo a tutti i Soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
Il Socio espulso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
8.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Segreteria Operativa, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Segreteria Operativa a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
8.4. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9) Dei volontari e delle attività di volontariato.
9.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9.2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
9.3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
9.4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Segreteria Operativa.
9.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Art. 10) Organi dell’Associazione.
10.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) la Segreteria Operativa;
c) il Presidente
d) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
e) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
10.2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 11) Assemblea dei soci.
11.1. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni – ove regolarmente assunte – obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
11.2. Ciascun associato deve intervenire personalmente in Assemblea. Non sono ammesse deleghe. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.
11.3. Ciascuna Associazione iscritta assume la qualità di Socio dell’Associazione, ne acquisiscono tutti i doveri e diritti, compreso quindi il diritto ad esprimere nelle Assemblee un solo voto tramite un proprio Delegato debitamente accreditato. Nel caso di elezione alle cariche sociali, esse possono investire soltanto un rappresentante, persona fisica, specificamente individuato e immutabile fino a nuova elezione. In ogni caso ciascuna persona fisica può esprimere un solo voto in Assemblea.
11.4. Con modalità previste da apposito Regolamento, i Soci che non possono partecipare fisicamente all’Assemblea hanno facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L’utilizzo di tali strumenti deve garantire la sicurezza del voto, laddove previsto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori e i membri della segreteria operativa non votano.
Art. 12) Convocazione dell’Assemblea.
12.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera della Segreteria Operativa, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può inoltre essere convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri della Segreteria Operativa;
b) su richiesta motivata ed indirizzata alla Segreteria Operativa di almeno 1/3 dei soci;
c) su richiesta motivata dell’organo di controllo o di revisione, ove nominato.
12.2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Soci ed ai Sostenitori, tramite lettera o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno 30 giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
12.3. La convocazione avviene a cura della Segreteria Operativa e l’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede legale.
12.4. L’Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
12.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
12.6. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 13) Assemblea: competenze e quorum
13.1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il bilancio;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sui ricorsi presentati dai Soci esclusi;
f) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo od allo statuto alla sua competenza;
j) eleggere il Presidente dell’Assemblea, il quale nomina il segretario;
k) approvare il regolamento dell’Assemblea e l’ordine del giorno;
l) discutere e deliberare sulla relazione consuntiva sul bilancio consuntivo;
m) discutere e deliberare sui regolamenti interni;
n) discutere e deliberare sulle direttive orientative per la Segreteria Operativa;
o) determinare le quote annuali associative dovute dai Soci e le quote annuali di solidarietà previste per i Sostenitori;
p) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione, deliberando in merito con votazione a scrutinio segreto;
q) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i membri della Segreteria Operativa;
r) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell’organo di controllo;
s) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell’organo di revisione;
t) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
u) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sotto posto al suo esame da parte della Segreteria Operativa o da altro organo sociale.
13.2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni deliberazione è valida se viene approvata con il voto della maggioranza dei votanti presenti.
13.3. E ’compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio o alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
13.4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita al raggiungimento dei quorum di cui al punto 13.2. Ogni deliberazione dell’Assemblea straordinaria è valida se viene approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti.
13.5. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 14) Segreteria Operativa.
14.1. L’Associazione è amministrata da una Segreteria Operativa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque Soci eletti dall’Assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate.
14.2. I suoi componenti devono provenire da varie aree geografiche del Paese, considerando la parità di genere, salvo una diversa e specifica deliberazione che l’Assemblea può adottare di volta in volta.
14.3. La Segreteria Operativa dura in carica 3 anni ed ogni suo componente è rieleggibile.
14.4. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
14.5. Alle riunioni della Segreteria Operativa possono partecipare, ove nominati, anche i componenti dell’organo di controllo e dell’organo di revisione. A tal fine devono essere loro comunicati per tempo il luogo e la data della riunione.
14.6. Con modalità previste da apposito Regolamento, i componenti della Segreteria Operativa e, ove nominati, i componenti dell’organo di controllo e dell’organo di revisione che non possono partecipare fisicamente alla riunione hanno la facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L’utilizzo di questi strumenti deve garantire la segretezza del voto, laddove prevista.
14.7. La Segreteria Operativa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, è presieduta da altro componente individuato tra i presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Operativa, conservato presso la sede dell’Associazione.
14.8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 15) Funzioni, convocazione e competenze della Segreteria Operativa.
15.1. La Segreteria Operativa svolge funzioni di coordinamento per la gestione dell’Associazione. Essa ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano tassativamente all’Assemblea.
15.2. La Segreteria Operativa è convocata dal Presidente, dal tesoriere o dalla maggioranza dei suoi componenti ogni qualvolta lo si reputi opportuno. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, il quale deve pervenire ai componenti almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i componenti.
15.3. Compiti della Segreteria Operativa sono:
a) attuare le delibere dell’Assemblea dei Soci;
b) organizzare e convocare l’Assemblea, tenendo conto delle esigenze dei Soci e spostandone la sede ad ogni convocazione, al fine di favorire di volta in volta i Soci che risiedono nelle diverse parti del Paese;
c) redigere l’ordine del giorno dell’Assemblea. Può inserire in tale ordine del giorno argomenti eventualmente presentati, con motivata richiesta scritta, da almeno un decimo dei Soci;
d) nominare, tra i suoi componenti, il Presidente dell’Associazione, con poteri di firma e di rappresentanza in ogni ambito, anche giudiziale;
e) nominare, tra i suoi componenti, il Tesoriere, cui attribuire il potere di firma sui movimenti economici e sui contratti per la fornitura di beni e servizi. Il tesoriere provvede ai pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione e presentazione del bilancio;
f) raccogliere informazioni sulla vita indipendente nelle varie realtà locali ed internazionali e diffonderle, anche tramite la gestione del notiziario sulla vita indipendente;
g) deliberare finanziamenti per singole iniziative prese a livello locale, ottemperando alle direttive dell’Assemblea dei Soci;
h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre al voto dell’Assemblea;
i) cooptare uno o più componenti scegliendo tra i Soci scartati alle ultime elezioni eleggibili in caso di decadenza o recesso o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti. In tal caso alla successiva Assemblea si dovrà eleggere nuovamente la Segreteria Operativa. Tale elezione anticipata non influisce sul limite dei tre mandati consecutivi di cui all’art. 14.3.;
j) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
m) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad essa attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
p) adottare, in genere, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Art. 16) Il Presidente.
16.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
16.2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno della Segreteria Operativa.
16.3. La carica di Presidente può essere revocata dalla Segreteria Operativa con le stesse modalità previste per l’elezione.
16.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Segreteria Operativa.
16.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Segreteria Operativa;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 7 giorni alla ratifica da parte della Segreteria Operativa;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e la Segreteria Operativa.
16.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta alla Segreteria Operativa conferire espressa delega ad altro componente.
Art. 17) Cause di decadenza e sostituzione dei componenti della Segreteria Operativa.
17.1. La carica di componente della Segreteria Operativa si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Segreteria Operativa;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
17.2. Salvo quanto previsto al punto 15.3., lett. i) in tema di cooptazione, nel caso in cui uno o più componenti della Segreteria Operativa cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, la Segreteria Operativa provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione svoltasi. I componenti così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Segreteria Operativa vigente.
17.3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei componenti della Segreteria Operativa, l’intera Segreteria Operativa si intenderà decaduta e il Presidente o, in subordine, il componente più anziano di età, dovrà convocare l’assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione della Segreteria Operativa. Fino all’elezione dei nuovi componenti, i componenti cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 18) Organo di controllo
18.1. L’organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
18.2. L’organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
18.3. Esso, ove abbia veste collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
18.4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
18.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
18.6. I membri dell’organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 19) Competenze dell’organo di controllo.
19.1 È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria Operativa e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
19.2 L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione
rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti della Segreteria Operativa notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 20) Organo di revisione.
20.1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
20.2. L’organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.
20.3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
20.4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
20.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
20.6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione
Art. 21) Patrimonio ed entrate dell’Associazione.
21.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
21.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali associative versate dai Soci;
b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
e) proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate.
Art. 22) Esercizio sociale e Bilancio.
22.1. L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impegnati esclusivamente per gli scopi e le attività di cui al punto 2.
22.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
22.3. Alla fine di ogni esercizio, la Segreteria Operativa deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
22.4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art. 23) Libri sociali e registri.
23.1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Operativa;
23.2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
23.3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
23.4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 24) Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
24.1. L’Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
24.2. L’Assemblea che delibera sullo scioglimento, delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, dopo il pagamento di tutte le passività primariamente a fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25) Disposizioni generali.
25.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia.